Il provvedimento del questore che impone al tifoso colpito da Daspo anche l’obbligo di comparire al comando dei carabinieri durante lo svolgimento della partita di calcio deve essere motivato in maniera specifica perché l’applicazione della misura interdittiva di non recarsi allo stadio non basta per giustificare anche l’impiego della misura di prevenzione. Lo hanno chiarito i giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23303 del 6 giugno.
IL CASO
Al termine della partita Inter-Sant’Etienne del 23 ottobre 2014 un giovane allora 22enne era stato trovato il possesso di un coltello a serramanico fuori allo stadio di San Siro, a Milano. Per questo motivo, oltre al divieto di accesso allo stadio, il questore di Milano aveva prescritto a un giovane di comparire personalmente presso il comando dei Carabinieri di Bresso trenta minuti dopo e trenta minuti prima di ogni incontro di calcio disputato dall’Inter in Lombardia (sia in campionato sia nelle altre competizioni). Lo stesso obbligo – limitato a una comparsa trenta minuti dopo l’inizio della partita – gli era stato imposto per le partite giocate fuori regione.
LA DECISIONE
La Cassazione ha accolto il ricorso del tifoso ricordando che la contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive è una condizione necessaria ma non sufficiente per l’applicazione della ulteriore misura di prevenzione dell’ordine di comparizione nell’ufficio di polizia competente. Per giustificare questa misura, infatti, è necessario esplicitare nel provvedimento del questore le ragioni che facciano ritenere insufficiente l’adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi.
Fonte: ilsole24ore.com